La saggia decisione del TAR della Lombardia sull’aborto
Pubblicato il 5 gennaio 2011, ore 12:40
La decisione del TAR della Lombardia di bocciare in toto la delibera della giunta regionale che rendeva più restrittive le normative riguardanti l’aborto ha riacceso i riflettori sul tema dell’aborto, della Ru486 e della Legge 194. Nuovamente vediamo apparire le solite farneticazioni “anti” o “pro” abortiste che contraddistinguono da sempre il dibattito. Farneticazioni perché chi parla sembra scordarsi totalmente che al centro dell’attenzione dovrebbe esserci la salute di un individuo e non un’ideologia politica o religiosa che sia, e sembra dimenticarsi la grande differenza scientifica e reale tra un essere umano e un ipotetico essere umano, al di là delle considerazioni personali.
Scientificamente un embrione si forma attraverso l’unione di una coppia qualsiasi ovulo-spermatozoo, ed un qualunque embrione contiene le stesse informazioni, necessarie per la formazione di un nuovo esemplare, che sono contenute nello spematozoo e nell’ovulo che lo compongono presi singolarmente, ovvero non ancora uniti. Quindi la formazione dell’embrione non apporta nulla di nuovo, ma è solo un passaggio scientifico necessario e, per essere più chiari, una qualsiasi coppia ovulo-spermatozoo ha la stessa “dignità” biologica dell’embrione, nel senso che è ad esso biologicamente equipollente. Se un embrione, in virtù delle informazioni che racchiude, venisse definito “persona”, dovrebbero godere dello stesso diritto anche tutti gli ovuli e gli spermatozoi, con la conseguente confusione e mortificazione del concetto di persona. In virtù di tale evidenza scientifica, nel 1975 una sentenza della Corte Costituzionale stabiliva finalmente la «differenza» tra un embrione e un essere umano, e sanciva la prevalenza della salute della madre rispetto alla vita del nascituro. Il 22 maggio del ’78 venne approvata la legge 194, con la quale veniva riconosciuto il diritto di abortire.
Purtroppo l’evidenza scientifica viene spesso scordata e messa in secondo piano rispetto ad ideologie, superstizioni e religioni, e ci troviamo di fronte a dibattiti medievali che eviteremmo volentieri. Così capita che l’introduzione di una metodologia di aborto non invasiva e decisamente più economica per lo stato come la RU486 venga attaccata proprio in ragione dell’eliminazione della sofferenza fisica, poichè tale procedura ha il grande vantaggio di impedire l’ospedalizzazione della donna e il conseguente intervento chirurgico. Non solo, ma vengono anche inventati sedicenti rischi immediamente smentiti dall’evidenza scientifica e si creano commissioni d’inchiesta ad hoc per limitarne ed evitarne l’applicazione.
Un altro metodo adottato per evitare l’applicazione della RU486 e per limitare il diritto di aborto è stata la creazione di linee guida regionali che impediscono, ritardano o rendono impossibile l’impiego della RU486 e della Legge 194, così come è accaduto per il Lazio o per la Lombardia. La sentenza del TAR ha riportato la situazione in Lombardia alla normalità, evitando “regimi speciali” rispetto al resto d’Italia per le donne che volessero ricorrere all’interruzione volontaria di gravidanza oltre i primi 90 giorni in caso di grave pericolo per la loro salute fisica o psichica.
Le linee guida della Lombardia, infatti, consideravano il feto come persona matura in grado di condurre vita autonoma dopo 22 settimane e 3 giorni, mentre la 194 prevede che ad accertarlo fossero i medici caso per caso. Tale distinzione è di vitale importanza perchè quando sussiste “la possibilità di vita autonoma del feto”, l’art.7 della 194 obbliga “il medico che segue l’intervento ad adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto”.
Tali linee guida erano un pericoloso precedente per la salvaguardia del diritto di interruzione volontaria di gravidanza e per la salute della donne, ed il TAR ha intelligentemente riportato alla normalità una regione la cui decisione sembrava ispirata più da fondamentalismo religioso e politico che non dal bene del cittadino, in questo caso della donna.
